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Vaccini

Ecco cosa cambia con il decreto prevenzione vaccinale

di Redazione

Sono molto soddisfatta, oggi abbiamo dato uno scudo protettivo per i nostri figli rispetto a malattie molto gravi, quindi abbiamo messo in sicurezza questa e le prossime generazioni. Sono le prime parole del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, parlando coi cronisti dopo l'ok della Camera che licenzia in via definitiva il decreto che introduce l'obbligo dei vaccini per l'iscrizione a scuola. Vediamo cosa cambia, tra coperture, vaccini obbligatori e vaccini raccomandati.

Il decreto vaccini ora è legge. Ecco i dettagli

Tutte le novità apportate dal decreto legge sulla prevenzione vaccinale

Il decreto sulle vaccinazioni obbligatorie (visti i rischi che comportano le complicanze di alcune infezioni naturali) ora è legge.

La Camera ha espresso la votazione finale di conversione in legge con 296 voti a favore, 92 contrari e 15 astenuti. Garanzia di un aumento del livello di protezione sanitaria delle famiglie italiane secondo il premier Paolo Gentiloni e atto di civiltà e di tutela della salute pubblica secondo Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale Ipasvi. Ma vediamone nel dettaglio i contenuti.

Le 10 vaccinazioni obbligatorie

Le vaccinazioni obbligatorie in via permanente sono:

  • anti-poliomielitica
  • anti-difterica
  • anti-tetanica
  • anti-epatite B
  • anti-pertosse
  • anti-Haemophilus influenzae tipo b

Le vaccinazioni obbligatorie sino a diversa successiva valutazione sono:

  • anti-morbillo
  • anti-rosolia
  • anti-parotite
  • anti-varicella

Le vaccinazioni fortemente raccomandate

Le 4 vaccinazioni fortemente raccomandate sono quelle contro:

  • meningococco B
  • meningococco C
  • pneumococco
  • rotavirus.

In questo modo diventano 14 i vaccini inseriti nel decreto legge. Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte essere somministrate ai nati dal 2017. Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita.

Vaccini e ammissione a scuola

In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma in caso non siano stati rispettati gli obblighi viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative.

Per l'anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto.

Il provvedimento ha l'obiettivo di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in atto dal 2013, che ha determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto del 95%.

Questa è la soglia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire la cosiddetta immunità di gregge, per proteggere cioè indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati.

Dieci vaccinazioni in due punture

Per effettuare le 10 vaccinazioni obbligatorie non saranno necessarie 10 diverse punture, infatti:

  • sei vaccini possono essere somministrati contestualmente (vaccinazione esavalente): anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse e anti-Haemophilus Influenzae tipo b
  • quattro vaccini possono essere somministrati contestualmente (vaccinazione quadrivalente): anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.

Chi deve essere vaccinato

Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

  • I nati dal 2001 al 2004 devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000.
  • I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'antipertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005- 2007
  • I nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014
  • I nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b e l'anti-varicella, previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.

Obbligo di vaccinazione, chi sono gli esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:

  • i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio, i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia;
  • i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Il vaccino è posticipato quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre.

Gli adempimenti per l’iscrizione a scuola

Per l'iscrizione a scuola è necessario presentare, alternativamente:

  • idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni;
  • idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;
  • idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
  • copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'azienda sanitaria locale.

Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto. La semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la Asl provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico.

Le disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018

Entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo ed entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell'infanzia:

  • per l'avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione;
  • per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione;
  • coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'Asl.

Entro il 10 marzo 2018, invece, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Se non sei vaccinato: Segnalazioni e sanzioni

Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento, i minori. Da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia.Da 6 a 16 anni possono accedere a scuola. In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla Asl entro dieci giorni.

L'Asl contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori/tutori non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'Asl contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’Asl comporta che i genitori e i tutori si vedono applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla Asl nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla Asl.

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