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Ricollocazione lavoratori divenuti inabili alle proprie mansioni

di MS

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Oggi i lavoratori divenuti inabili al lavoro godono di maggiori tutele lavorative, tenendo anche conto delle nuove opportunità che offre la Comunità Europea, visto che sono stati, negli ultimi anni, promossi percorsi di reinserimento e riqualificazione professionale, attraverso percorsi formativi (sostenuti dalle Regioni) volti a creare nuove opportunità di lavoro ed anche nuova imprenditorialità.

Diritto al lavoro dei disabili e ricollocazione, cosa dice la legge

Il lavoro ha da sempre rappresentato una risorsa “inalienabile”, fonte di benessere, emancipazione e gratificazione personale.

Al riguardo la Carta Costituzionale ne riconosce la fondatezza già a partire dagli articoli 1 e 4, all’interno dei quali si afferma il valore del lavoro e l’impegno dello Stato per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, anche in condizioni di eventuale inabilità.

A tal proposito l’ex art. 38 della Costituzione così recita: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituzioni predisposti o integrati dallo Stato.

Contravvenendo però ai suddetti valori e diritti, fino agli anni Novanta molti datori di lavoro erano autorizzati a licenziare lavoratori divenuti inabili alle proprie mansioni in seguito ad infortuni o malattie.

L’ex articolo 2110 del Codice Civile così recita: In caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali. Nei casi suddetti, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.

Sulla scia della sopra esposta sentenza il 12 marzo 1999 venne promulgata la legge n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, legge nata con l’obiettivo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, avendo però i seguenti requisiti:

  • Invalidità civile con riduzione > 45%
  • Invalidità del lavoro con invalidità > 33%
  • Non vedente
  • Sordo
  • Invalido di guerra.

La matrice protettiva nei confronti di tali soggetti è rinvenibile già nell’articolo n.1 comma 7: i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Non solo. L’imprenditore si trova di fatto nell’obbligo di assumere personale diversamente abile in base al numero dei dipendenti:

Numero dipendenti Numero disabili da assumere
> 50 7% dei lavoratori occupati
36-50 2 lavoratori
15-35 1 lavoratore (modificato poi con il D. Lgs. 151/2015)

Ai fini dell’adempimento degli obblighi suddetti, i datori di lavoro fanno capo agli Uffici Competenti, cioè quegli uffici a cui le Province affidano la gestione pratica del collocamento dei disabili dopo averli individuati autonomamente all’interno della propria organizzazione.

Il disabile che vuole accedere al sistema di inserimento lavorativo deve essere iscritto nell’apposito elenco, con graduatoria unica, tenuto dai sopra menzionati uffici.

Più recentemente è stata affidata direttamente all’INPS l’erogazione di incentivi per l’inserimento dei disabili nei contesti lavorativi, con durata complessiva di 36 mesi, nella misura del 70% della retribuzione lorda, se assunzione a tempo indeterminato in caso però di disabilità superiore al 79%; se diversamente la capacità lavorativa risulta compresa fra il 67 ed il 79% la quota INPS di incentivi scenderà al 35%.

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