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violenza

Aggressioni sul lavoro, quando e come fare denuncia o querela

di MS

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Il disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” contribuirà senz’altro a fortificare un disposto codicistico riguardante le pene da infliggersi verso chi commette violenza anche verso professionisti sanitari durante il turno di lavoro. La proposta in esame, infatti, mira innanzitutto ad aggiungere all’interno dell’articolo 583-quater (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio in occasione di manifestazioni sportive) del Codice penale anche “a personale esercente una professione sanitaria nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private”. Ecco dunque rafforzata la “copertura penale” anche in contesti sanitari e sociosanitari. Al verificarsi di eventi simili può essere necessario ricorrere quindi alla denuncia ovvero alla querela.

Violenza sul lavoro: come procedere in caso di aggressione

Il mondo sanitario, le unità operative, i Pronto soccorso stanno diventando il sacco da boxe sul quale utenti e familiari scaricano la loro rabbia. La violenza nei confronti degli esercenti una professione sanitaria è ormai un fenomeno quotidiano, farcito da atti violenti sempre più degenerativi.

Cerchiamo di scoprire quindi che diritti ha l’operatore di fronte a casi del genere, cosa è necessario fare per denunciare o querelare un evento simile e a chi rivolgersi, ricordando tuttavia:

  • che si tratta di un evento sentinella, quindi potenzialmente indicativo di un malfunzionamento del sistema, tale da richiedere un’indagine immediata e l’implementazione delle adeguate misure correttive
  • che si è di fronte ad un infortunio sul lavoro per il quale il datore di lavoro ha l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi che possono avere impatto sulla salute fisica e psichica dei lavoratori, ivi inclusi gli episodi di aggressione

Il disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” contribuirà senz’altro a fortificare un disposto codicistico riguardante le pene da infliggersi verso chi commette violenza anche verso professionisti sanitari durante il turno di lavoro.

La proposta in esame, infatti, mira innanzitutto ad aggiungere all’interno dell’articolo 583-quater (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio in occasione di manifestazioni sportive) del Codice penale anche “a personale esercente una professione sanitaria nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private”.

Ecco dunque rafforzata la “copertura penale” anche in contesti sanitari e sociosanitari. Al verificarsi di eventi simili può essere necessario ricorrere quindi alla denuncia ovvero alla querela.

Denuncia

La denuncia è l’atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell’autorità – Pubblico Ministero o Ufficiale di Polizia Giudiziaria – un reato perseguibile d’ufficio (tutelati dallo Stato a prescindere dalla volontà della vittima) del quale ha notizia.

Essa è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge:

  • Art. 612 c.p.: Minaccia (grave o con armi)
  • Art. 532 c.p.: Lesione personale (fisica e psichica, con prognosi superiore ai 20 giorni)
  • Art. 583 c.p.: Circostanze aggravanti lesione personale (fisica e psichica grave)
  • Art. 610 c.p.: Violenza privata

Può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l’ufficiale di polizia giudiziaria o il pubblico ministero redige verbale, mentre nel secondo l’atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale.

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la presentazione, mentre nei casi obbligati esistono apposite disposizioni le quali stabiliscono i termini.

La denuncia sarà quindi trasmessa alla Procura della Repubblica ed il pubblico ministero valuterà se procedere nei confronti della persona denunciata o se richiedere l’archiviazione, perché il fatto non costituisce reato.

È chiaro che se si denuncia un crimine inesistente il rischio che si corre è quello di incorrere in un reato: se ci si limiterà a segnalare un fatto inesistente, si risponderà di simulazione di reato. Qualora invece si dovesse accusare falsamente un’altra persona, il reato sarà quello di calunnia (reclusione da 2 a 6 anni).

Querela

La querela è l’atto con cui la persona offesa da un reato o il suo rappresentante legale chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato:

  • Art. 594 c.p.: Ingiuria (offese tramite comunicazioni telefoniche o scritte)
  • Art. 612 c.p.: Minaccia
  • Art. 581 c.p.: Percosse
  • Art. 582 c.p.: Lesione personale (fisica o psichica, con prognosi inferiore a 20 giorni)
  • Art. 660 c.p.: Molestia o disturbo alle persone (in un luogo pubblico o per telefono)
  • Art. 609 c.p.: Violenza sessuale - entro 6 mesi (in seguito la querela non potrà più essere ritirata)
  • Art. 612 bis c.p.: Atti persecutori (stalking) – entro 6 mesi

Può essere fatta oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria e può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

Denuncia e querela, l’iter procedurale

Allorquando la denuncia o la querela vengono depositate in Questura - e ne viene riconosciuta la fondatezza - il pubblico ministero inizia a svolgere le indagini (con durata massima di 6 mesi), in collaborazione, se necessario, della polizia giudiziaria al fine di acquisire anche gli elementi a favore dell’indagato, perché le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per l’esercizio dell’azione penale.

In questa fase c’è la possibilità che venga richiesto l’incidente probatorio, un istituto previsto e disciplinato dall’art. 392 del codice di procedura penale, con il quale il pubblico ministero - anche su sollecitazione della parte offesa - e la difesa dell’indagato possono chiedere l’assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento.

In caso di reati poco gravi (pena detentiva di massimo 5 anni) la persona denunciata ne verrà a conoscenza solo alla conclusione delle indagini preliminari tramite la notifica della conclusione delle indagini e contestuale inizio del processo penale.

Se, diversamente, la denuncia ha un profilo di reati più gravi il pubblico ministero potrà chiedere al giudice di applicare al denunciato delle misure cautelari (limitazioni della libertà personale) o di procedere all’arresto.

Al termine della fase preliminare si potrà avere la richiesta di archiviazione o il rinvio a giudizio (atti prodromici all’instaurarsi del processo penale), a seguito del quale vi è il decreto che dispone il giudizio che segna la fondatezza della ipotesi accusatoria formulata dal Pubblico ministero avente ad oggetto l’accertamento del reato e la conseguente colpevolezza dell’imputato.

*Si ringrazia per la preziosa collaborazione nella stesura di questo contenuto l’Avvocato Enrico Di Cintio

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