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vaccino anti covid-19

Chi deve verificare l’avvenuta vaccinazione dei sanitari?

di MS

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Mai come in quest’ultimo anno e mezzo il Garante per la privacy è stato sollecitato riguardo la gestione dei dati personali. Ancora alle prese con il provvedimento di avvertimento relativo al Green pass, siamo già a commentare il nuovo documento avente ad oggetto la protezione dei dati inerenti la vaccinazione dei dipendenti ed il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

GPDP: a mappare operatori sanitari vaccinati e non è il medico competente

L'unico autorizzato a mappare gli operatori sanitari vaccinati è il medico competente

Il concetto della protezione dei dati, grazie alla pandemia, è stato particolarmente stressato e molte deroghe sono state introdotte al fine di stanare il coronavirus. È stato necessario perfino obbligare gli operatori sanitari a vaccinarsi pur di contribuire alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

E nel farlo, il Governo ha realizzato un percorso di mappatura dei vaccinati grazie al quale le Regioni hanno la possibilità di verificare l’elenco dei sanitari che si sono sottoposti al vaccino, all’interno delle singole strutture sanitarie. Eppure, a fronte di operatori non vaccinati, gli unici autorizzati a ricevere tale informazione sono i medici competenti, in quanto unici autorizzati a fornire un eventuale giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione lavorativa a seguito di vaccinazione o non vaccinazione.

A ricordarlo è proprio il Garante, visto che anche i nuovi trattamenti di dati personali, originati dall’emergenza in atto, devono essere effettuati nel rispetto di quel tradizionale riparto di competenze e separazione di ruoli tra il medico competente e il datore di lavoro, in cui risiede il principale elemento di garanzia delle norme che ne disciplinano i compiti e le funzioni.

La pronuncia dell’autorità per la privacy non risolve però alcune contraddizioni emerse da una approfondita lettura del DL 44. In particolare, l’articolo 4 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 affida ai datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario (che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali) l’unica responsabilità di comunicare alla propria Regione l’elenco dei lavoratori con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza. Spetta poi alla azienda sanitaria locale verificare che il lavoratore si sia sottoposto alla vaccinazione.

In caso contrario la stessa ASL comunica all’interessato, oltre che al datore di lavoro, la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. A questo punto emerge la prima incongruenza giuridica, nel senso che il comma 8, art. 4 del già citato DL 44 autorizza il datore di lavoro (in maniera autonoma) ad assegnare mansioni inferiori al lavoratore pur di evitare rischi di diffusione del contagio; quando poi l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, il dipendente viene sospeso dal lavoro fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

In effetti il corretto percorso di idoneità al lavoro per il personale vaccinato dovrebbe essere il seguente:

  1. Il medico competente, una volta accertata l’avvenuta vaccinazione del dipendente, emette giudizio di idoneità parziale e/o inidoneità temporanea per i lavoratori non vaccinati (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia)
  2. Il datore di lavoro a propria volta potendo venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro, dovrebbe attuare le misure indicate dal medico competente e, qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, a funzioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Ne consegue che l’unico ad essere autorizzato a mappare gli operatori sanitari vaccinati e non, sia il medico competente, ragion per cui è opportuno diffidare qualsiasi datore di lavoro che richieda, in maniera autonoma, il certificato di avvenuta vaccinazione ai propri dipendenti.

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