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Ordine Infermieri

Il DM legge Lorenzin approvato sul filo di lana lascia perplessi

di Annalisa Silvestro

Ho avuto modo di leggere il Decreto inerente le norme elettorali previsto dalla legge n. 3/18, meglio nota come legge Lorenzin, che il Ministero della salute ha predisposto in un breve lasso temporale. Il Decreto approvato definisce puntualmente diversi aspetti dell’intero processo elettorale e si pone l’obiettivo - non esplicitato, ma evidente - di evitare difformità interpretative foriere di tensioni, dubbi, malumori oltre che di contenziosi verificatisi nella recente (e non solo) tornata elettorale per il rinnovo dei Consigli direttivi dei già Collegi Ipasvi ora Ordini provinciali delle Professioni Infermieristiche.

Sul DM della salute in ottemperanza dei disposti della legge Lorenzin

La stampa di settore riferisce di una strutturata collaborazione tra il ministero e le Federazioni degli Ordini sanitari per la predisposizione del testo del decreto attuativo e del positivo giudizio espresso dalle Federazioni stesse sugli otto articoli che lo compongono. Tutto bene, dunque? A mio parere in buona parte, ma non proprio del tutto.

Concordo con chi attendeva che nel DM si attuasse una maggiore apertura normativa pur nell’ambito delle indicazioni quadro definite dalla legge 3/18. Auspicavamo, ad esempio, una maggiore attenzione agli iscritti attraverso la definizione di norme che facilitassero e sostenessero la partecipazione al voto e una maggiore trasparenza nella composizione del seggio elettorale.

È senz’altro ipotizzabile che il Ministero e i Rappresentanti delle Federazioni degli Ordini sanitari che hanno contribuito alla stesura del decreto, abbiano dovuto trovare un denominatore comune nell’utilizzare gli spunti e le aperture che il testo di legge fornisce per definire il testo. A tal proposito e per meglio connotare le definizioni assunte nel DM, è utile partire dall’articolato della legge 3/18 che, per quanto attiene il processo elettorale, indica un aumento importante del quorum da raggiungere (almeno due quinti degli iscritti per rendere valido il voto in prima convocazione.

Il quorum, un ritorno al passato

L’intento del legislatore è chiaro: aumentare la rappresentatività di coloro che risulteranno eletti. Contemporaneamente però la legge 3/18 prevede due importanti innovazioni per favorire e facilitare il voto e quindi raggiungere, con buona partecipazione, il quorum indicato:

  • a. che le votazioni avvengano in più sedi e non in una sola
  • b. che gli Ordini possano stabilire modalità telematiche di voto.

Ebbene, nel DM nulla si dice a proposito del punto a. Ben poco si dice per quanto riguarda il punto b.

Sul punto b. il DM recita: Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative che saranno validate dalla Federazione.

La composizione dei seggi

Per quanto attiene la composizione del seggio, preso atto che il Presidente uscente non potrà essere il presidente del seggio elettorale (cosa buona e giusta), le indicazioni del DM confermano - purtroppo, a mio parere - le pregresse modalità di composizione del seggio.

Quanto definito nel DM non fa che reiterare, di fatto, una prassi antica e di non proprio brillante trasparenza. I disposti del DM, infatti, evidenziano che:

Decreto Ministeriale, articolo 3
Comma 1 lettera a Il seggio è composto dai tre professionisti sanitari più anziani di età presenti in assemblea diversi dal Presidente uscente
Comma 1 lettera b Dal professionista sanitario più giovane di età presente all’assemblea diverso dal Presidente uscente che esercita le funzioni di segretario
Comma 2 I tre componenti di cui al comma 1 lettera a) individuano al loro interno il Presidente del seggio

Ciò stante, è possibile immaginare ancora la corsa delle liste candidate ad individuare ed “appropriarsi” degli iscritti anziani a cui chiedere di essere presenti nell’assemblea elettorale e dare la propria disponibilità a far parte del seggio.

Lo scrutinio delle schede

È interessante evidenziare in questa prima analisi del DM, la chiara indicazione su quando può avvenire lo scrutinio delle schede:

Decreto Ministeriale, articolo 5
Comma 1 Preliminarmente allo scrutinio il Presidente del seggio provvede al fine di verificare il raggiungimento del quorum (...) in caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione

È importante richiamare, infine, il disposto dell’art. 9 del DM:

Decreto Ministeriale, articolo 9
Comma 1  Le Federazioni nazionali possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali

Immagino che tale disposizione darà senz’altro corso ad ulteriori definizioni comportamentali che è auspicabile si traducano in un’ampia partecipazione degli Ordini provinciali.

Editorialista
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