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ENPAPI

Gestione separata professionisti infermieri, istruzioni d'uso

di Giuseppe Sasso

Le crescenti necessità di flessibilizzazione del mercato del lavoro hanno inevitabilmente coinvolto anche la realtà professionale degli infermieri, in cui sempre maggiormente hanno trovato applicazione le soluzioni di rapporto lavorativo intermedie tra i due classici tipi (subordinato e autonomo): i contratti collaborativi a termine, a intermittenza e occasionali.

Gestione separata: chi, come e perché si deve iscrivere

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (Enpapi) ha velocemente visto aumentare il novero delle situazioni di competenza, allargando dal 2013 la propria Gestione anche alla sezione Separata e quindi alle posizioni degli infermieri operanti in regime collaborativo fino ad allora assistiti dall’INPS (in quanto non titolari di partita IVA).

Nel proprio Regolamento di previdenza e assistenza della Gestione Separata l’Enpapi ha così tipizzato le situazioni professionali attratte nel proprio ambito, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2012: Infermieri, Infermieri Pediatrici, e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) sono i soggetti che ex art. 1 devono iscriversi.

L’Ente previdenziale ha poi specificato, in attività di interpretazione autentica - oltre all’aggiornamento delle aliquote annuali di riferimento e la specifica normativa di riferimento e attuazione - chi siano in concreto i soggetti interessati (“Iscritti”) a norma dell’articolo 1:

Enpapi ha inoltre puntualizzato quali siano le Tipologie di attività assoggettabili:

  • compensi riferiti allo svolgimento di attività previste dai singoli profili professionali;
  • compensi relativi ad attività di docenza presso Università, scuole professionali o altri istituti effettuate in virtù di contratti di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.);
  • compensi percepiti per lo svolgimento di attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione.

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione alla gestione separata dei soggetti di cui all’articolo 1, l’articolo 2 del Regolamento indica che è richiesto l’invio di una lettera, raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la domanda redatta attraverso l’apposito format, “Domanda di iscrizione”, messo a disposizione presso gli uffici dell’Ente o scaricabile direttamente dal sito istituzionale dalla pagina “Modulistica” (utilizzabile anche per la comunicazione della variazione del committente).

Al modulo, compilato in ogni sua parte, datato e firmato (anche nello spazio dedicato al consenso al trattamento dei dati personali), occorre allegare una copia fotostatica del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità.

Successivamente al ricevimento della richiesta e allo svolgimento delle attività istruttorie, l’Ente comunicherà all’interessato l’avvenuta iscrizione trasmettendo il relativo numero di matricola; la data a cui il soggetto interessato deve riferire i propri requisiti, ai fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è quella di “decorrenza dell’iscrizione” comunicata dall’Ente.

Gli oneri di contribuzione delle aliquote IVS – Invalidità, Vecchiaia, Superstiti - (mostrate in valore percentuale alla pagina “Contributi” in relazione ad ogni anno e alla presenza/assenza di contestuale assicurazione presso altra forma di previdenza obbligatoria) sono ripartiti tra il soggetto committente e il collaboratore rispettivamente in quote pari a due terzi e un terzo.

La somma totale dovuta a titolo di contribuzione, però, verrà interamente e direttamente versata dal committente, attraverso l’utilizzo dei modelli F24 (come da risoluzione 54/E dell’Agenzia delle Entrate), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso da lavoro (previa trattenuta della parte a carico del collaboratore).

L’iscritto potrà successivamente verificare l’avvenuto pagamento da parte del proprio committente visualizzando il proprio estratto conto in web.

È onere del singolo iscritto comunicare tempestivamente le variazioni relative alla modalità di esercizio (per esempio da collaboratore a titolare di partita IVA) o al committente (indicandone tutti i dati).

L’iscritto avrà diritto alle prestazioni previste dall’articolo 7 del Regolamento di Previdenza solo per le annualità in cui sarà effettivamente versata la contribuzione prevista per i minimali di reddito previsti dalle tabelle di anzianità contributiva (fatte salve le aliquote ridotte laddove applicabili).

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