Infermiere Forense
Dopo una prima fase caratterizzata da molto scetticismo (il vaccino è sicuro? Ci sono effetti collaterali? Perché un vaccino in così poco tempo?) ora la discussione si è spostata sulla possibilità, per il datore di lavoro, di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid-19 ai propri dipendenti e, in caso di rifiuto, sanzionarli con il licenziamento. Molti giuristi (e non solo loro) hanno provato a fornire il loro punto di vista, guadagnandosi consensi e critiche al tempo stesso. Il che è fisiologico e naturale, vista la delicatezza del tema. Raccogliendo vari punti di vista, proviamo anche noi a fare un po’ di chiarezza, concentrando l’attenzione sui lavoratori in genere e non esclusivamente sugli operatori sanitari.
Ad oggi nessuna norma ha reso obbligatoria la vaccinazione contro Covid-19
Da un anno a questa parte stiamo affrontando una pandemia che ci sta logorando; in Italia ha “ucciso” (e continua a farlo) decine di migliaia di persone. Finalmente però abbiamo la possibilità (anche se lentamente) di sconfiggere il Sars-CoV-2 grazie al vaccino, la cui somministrazione è partita da operatori sanitari ed anziani ospiti delli RSA.
Dopo aver superato molto scetticismo, la macchina preventiva è partita. Il Governo ha scelto la strada del “raccomandare di vaccinarsi” piuttosto che “l’obbligo di vaccinarsi”. Al riguardo gli italiani si sono divisi tra i favorevoli e i contrari e molti esperti hanno pubblicato editoriali nei quali spalleggiavano l’una o l’altra scuola di pensiero.
Il fondamento di entrambi i pensieri (declinati su livelli opposti) risiede nell’articolo 32 comma 2 della Costituzione: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
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Ad oggi nessuna norma ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19, per cui l’oggetto del contendersi si sposta sul campo del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e sull’articolo 2087 del Codice civile, il quale recita: l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
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La contestualizzazione “pandemica” al su citato art. 2087 c.c. la possiamo rinvenire nell’articolo 279 del D.lgs. 81/2008, il quale al secondo comma così recita:
Il riferimento al punto 1 è correlato al rischio di infezione derivante da un “agente biologico” presente esclusivamente nell’ambiente di lavoro, nonostante ciò è bene ricordare che il rischio dell’infezione da Covid-19, a differenza degli altri rischi di contrarre malattie infettive, è stato qualificato dalla legge come rischio di infortunio sul lavoro (art. 42, c.2, d.l. n. 18/2020, convertito con l. n.27/2020) proprio in considerazione dell’elevatissima contagiosità e diffusione del virus che causa questa grave malattia e dell’alta probabilità che in un ambiente chiuso anche una sola persona portatrice del virus lo trasmetta ad altre. Con questa norma il legislatore ha, in sostanza, considerato il fatto stesso di lavorare in un’azienda insieme ad altre persone come causa tipica del rischio di infezione da Covid-19. Che è quanto basta perché di questo rischio il datore di lavoro debba farsi pienamente carico
Un altro obbligo incombe sul datore di lavoro; si tratta dell’art. 18 comma 1, lettere g) e bb), Dlgs. n.81/2008, che impone al titolare di “adibire i lavoratori alla mansione soltanto se muniti del giudizio di idoneità”. Ciò significa che i dipendenti non vaccinati potrebbero essere ricollocati in postazioni isolate e non a contatto con utenti o fornitori, e ciò anche riducendo il contenuto professionale delle mansioni, oppure, dove la natura della prestazione lo consenta, autorizzando la persona interessata a svolgerla dal luogo di abitazione fino alla fine della pandemia
2.
Anche il lavoratore, dal canto suo, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Difatti il lavoratore, al pari del datore di lavoro, adempie agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20, Dlgs. n. 81/2008).
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