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Prelievi coatti nei reati stradali, posizione dell'infermiere

di Redazione

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Nei casi di reato stradale l'infermiere esegue il prelievo coatto perché considerato "ausiliario giudiziario". Con una circolare indirizzata agli Ordini provinciali, la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) chiarisce le procedure da seguire relative al comportamento del personale infermieristico in caso di prelievo coatto secondo il nuovo codice della strada che agli articoli 186 e 187 prevede espressamente il divieto di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Infermiere ausiliario giudiziario nei casi di reato stradale

In caso di reati stradali, specifica la Fnopi, sono 4 le procedure che interessano gli infermieri:

Il prelievo coatto è previsto ai sensi del Nuovo Codice della Strada Dlgs n.285/92 artt. 186, 187 (divieto di guida in stato di ebrezza e con uso di sostanze stupefacenti) e successiva L. n.41/2016 che introduce art.589 bis c.p. e art.590 bis c.p.: "L’Autorità Giudiziaria per accertare lo stato di alterazione alla guida conseguente all’abuso di alcool o stupefacenti, dovrà necessariamente sottoporre il conducente, ad obbligo di analisi ematica".

Il GIP autorizza anche oralmente in via d’urgenza l’ingiunzione al Prelievo Coatto, che poi convaliderà formalmente nelle successive 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero, al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. In queste sedi i sanitari, medici o infermieri, saranno delegati ad eseguire le prestazioni richieste.

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