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vaccino anti covid-19

Responsabilità del professionista in merito alla vaccinazione

di Giuseppe La Torre

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La mancata adesione alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2 in ambiente sanitario può costituire un pericolo non solo per i professionisti sanitari, ma anche per tutti gli assistiti. Quelle che seguono sono riflessioni che non hanno un indicativo carattere di indirizzo, ma vogliono solamente evidenziare al professionista la dimensione e la rilevanza della scelta vaccinale all’interno di un contesto che comprende le evoluzioni e le implicazioni etiche, deontologiche e giuridiche in cui potrebbe incorrere nel caso in cui non voglia sottoporsi alla vaccinazione.

Vaccino anti-Covid e responsabilità del professionista sanitario

La categoria infermieristica è stata messa a dura prova durante l’anno appena trascorso, tra picchi pandemici dei vari paesi e con varie ondate che hanno alternato periodi di paura, di coesione e di forte senso di responsabilità a ombre, spesso inutili, controverse e diffamatorie, su tutti i percorsi e su tutti gli sforzi messi in atto dai vari professionisti sanitari per arginare l’avanzata della pandemia e per trovare un adeguato metodo di cura e soprattutto di prevenzione.

Gli esiti della ricerca, intensa e di inaspettata proporzione, hanno determinato finalmente la produzione e l’autorizzazione al commercio dei primi vaccini che saranno alla portata dei sanitari e delle fasce deboli della popolazione.

La risposta degli infermieri per un pronunciamento positivo alla campagna vaccinale è stata forte, unita, coesa ed elevata proprio perché sanno e conoscono, oltre ad aver provato sulla propria pelle, gli effetti del Covid-19 e perché responsabilmente rispondono all’alleanza di cura infermiere-cittadino.

Alcuni eventi e affermazioni diffuse a mezzo social stanno però seminando incertezze ed insinuando dubbi sul breve periodo a disposizione per lo studio sugli effetti e sull’efficacia del vaccino e stanno causando qualche possibile ragionevole dubbio su quella quota di professionisti che erano ancora in attesa di manifestare il proprio consenso sulla possibilità di sottoporsi al vaccino.

Sorgono pertanto alcune necessarie riflessioni sulla posizione che tali infermieri starebbero assumendo e sulle responsabilità in cui potrebbero incorrere di fronte alla scelta di sottoporsi al vaccino e soprattutto sugli esiti che tali scelte potrebbero provocare sull’équipe infermieristica nei diversi ambiti assistenziali e sugli assistiti nei diversi setting assistenziali e nei diversi percorsi di cura.

Sono riflessioni che non hanno un indicativo carattere di indirizzo, ma vogliono solamente evidenziare al professionista la dimensione e la rilevanza della scelta vaccinale all’interno di un contesto che comprende le evoluzioni e le implicazioni etiche, deontologiche e giuridiche in cui potrebbe incorrere nel caso in cui non voglia sottoporsi alla vaccinazione.

La posizione di garanzia

Prima ed indiscussa riflessione sulla responsabilità (chiaritami dall’eminente Dott. Pio Lattarulo) che dovrebbe muovere l’agire di un infermiere è la posizione di garanzia (Gli operatori sanitari sono tutti, ex lege, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti (...) posizione che va sotto il nome di posizione di protezione, la quale è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsiasi pericolo atto a minacciarne l’integrità; Cassazione penale, sezione IV, n. 447/2000) che un professionista sanitario dovrebbe assumere nei confronti degli assistiti e sul valore indiscusso con cui si presenta all’intera collettività: il Codice Deontologico.

Il Codice nasce non per tanto per governare un complesso di norme proprie dei professionisti di un Ordine, ma per presentare i professionisti dell’Ordine all’intera collettività e con cui sviluppa una serie di risposte e di azioni chiare ed inequivocabili con cui affermano la propria accountability.

L’infermiere è pertanto quel professionista legato a doppio filo con i cittadini che riconoscono in lui l’agire consapevole e responsabile nella promozione della cura e della sicurezza delle cure. Una identità professionale agita finora nelle cure con estrema responsabilità e che ora richiede maggiormente una tutela dei diritti e dei valori che sono propri di ogni professionista e che deve continuare anche orientando la propria azione alla tutela non solo degli assistiti ma anche dell’intera collettività: l’atto d’amore professato da Claudia, la prima collega vaccinata allo Spallanzani.

E con quell’atto d’amore Claudia ha innescato in maniera dirompente la promozione della salute dopo questo periodo buio: riconosce il valore della ricerca scientifica che finalmente ha permesso la creazione di quei tanti attesi presupposti necessari per intervenire su quelle azioni preventive necessarie al miglioramento dello stato di salute degli individui e della collettività e cogliendo soprattutto l’eccezione più ampia del termine “collettività”.

Un vero e proprio “sentimento” del caring, che inizia prima delle vere e proprie azioni di cura, ma che istituisce le sue profonde convinzioni all’interno di un atto di cura responsabile precedente a qualsiasi possibile contatto e contratto di cura diretto: io mi curo perché devo curarti; io mi proteggo perché ho necessità di proteggerti.

Una capacità densa di una empatia disarmante e piena di un atto di completa fiducia nella scienza e capace di rompere quel pregiudizio strisciante sui social per l’efficacia del vaccino che tende a minare una comune percezione di fiducia. Empowerment individuale per sviluppare un empowerment collettivo che mobiliti coloro che non abbiano ancora espresso la propria scelta terapeutica riguardo la scelta vaccinale.

Promuovere la tutela della salute secondo quel principio costituzionalmente garantito dall’articolo 32: un diritto riconosciuto tuttavia senza il vincolo obbligatorio di un atto o trattamento sanitario necessario per legge, finora non intervenuta.

Tutela della saluta collettiva in ambito lavorativo

Altre e diverse riflessioni spuntano fuori dall’analisi di un quadro normativo secondario, ma non per questo meno importante, che è rappresentato da diverse norme che tutelano invece la salute collettiva in ambito lavorativo e di riflesso anche la salute dei pazienti in caso di ricovero e che possono creare importanti interferenze nel rapporto di lavoro che non sono da sottovalutare.

Recenti articoli di eminenti giuristi (Prof. P. Ichino) e procuratori (Dott. R. Guariniello) hanno infatti evidenziato una possibile responsabilità, diretta ed indiretta, sia dei lavoratori che del datore di lavoro quando la mancata adesione alle misure e alle azioni di prevenzione proposte con la vaccinazione Covid-19 possano determinare la creazione di ambienti di lavoro a rischio per quella ristretta comunità di professionisti, tra cui gli infermieri, nei reparti e servizi pubblici e privati, case di cura o RSA/CRA.

Una prima riflessione viene mossa dal Prof. Pietro Ichino, che richiama l’attenzione sull’obbligo per il datore di lavoro di rendere l’ambiente salubre e privo rischi per l’integrità psico fisica dei lavoratori e pertanto la necessità di sottoporre a vaccinazione i lavoratori non deve essere interpretata come una possibilità ma come un obbligo e pertanto il possibile rifiuto del lavoratore potrebbe costituire un elemento oggettivo e ostativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro secondo l’art 2087 del Codice Civile. Il condizionale risulta d’obbligo, perché sappiamo benissimo che la norma è di carattere generale e non deve essere in contrasto con le norme principali della Costituzione (art. 32 tutela della salute). Esiste comunque l’obbligo per il datore di lavoro affinché tutti lavoratori siano tutelati all’interno degli ambienti di lavoro.

La seconda riflessione - e sulla stessa lunghezza d’onda della prima - viene mossa invece dal magistrato Dott. Raffaele Guariniello e riguarda nello specifico il Testo Unico per la Salute sul Lavoro (TUSL) individuato dal D. Lgs. 81/2008. Il cambio di paradigma, mosso già nel D.Lgs 626/94, vede la cessione del passo dai semplici diritti del lavoratore e obblighi del datore di lavoro ai doveri e obblighi di tutti i personaggi ricompresi all’interno del quadro mutato quadro normativo.

Le responsabilità non sono quindi solo in capo al datore di lavoro, ma anche in capo ai singoli lavoratori oltre che ai quadri intermedi del Dirigente e del Preposto. Nasce pertanto una necessità di valutare un regime di tutela interna alle organizzazioni e un regime di tutela esterna per la sicurezza delle cure.

Secondo questa personale riflessione su quest’ordine di classificazione il TUSL descrive in maniera inequivocabile le responsabilità - e quindi la tutela interna alle organizzazioni - del datore di lavoro ai sensi dell’art. 18 e 279 (comma 2 lettera a e comma 5) richiamando la necessità per il lavoratore di sottoporsi alle misure di protezione (vaccino o allontanamento), attraverso le indicazioni formulate dal Medico Competente e a seguito della valutazione del rischio biologico da Coronavirus (annoverato in gruppo 3 come agente di rischio biologico, art. 268, comma 1, lettera c in attuazione della Direttiva UE 2020/739), e attraverso misure di informazione e sensibilizzazione e soprattutto di misure di prevenzione specifiche indicate nell’art 286-sexies, comma 1, lettera g) importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro.

Oltre alla norma legislativa di tipo civilistico (art 2087 cc) si aggiunge quindi anche quella che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che però investe in pieno il lavoratore secondo l’art. 20 del TUSL e a cui sono ascritte responsabilità oggettive in caso di inosservanza degli obblighi derivati dagli esiti della valutazione del rischio e dalle prescrizioni del Medico Competente.

Il lavoratore è pertanto tenuto ad assolvere responsabilmente gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 20 affinché possa prendersi cura della propria salute e di quella dei colleghi attraverso il proprio personale contributo e seguendo le indicazioni e le disposizioni previste dai vari soggetti indicati nella linea di responsabilità fino alle indicazioni disposte dal medico competente (art. 20, comma 2, lettera a, b, i)).

Considerando il periodo temporale di emergenza pandemica avvenuta nel primo semestre 2020 e tutte le particolari condizioni che non hanno permesso una adeguata tutela dei lavoratori che per la dinamica evoluzione del sistema di prevenzione e protezione, l’INAIL ha comunque esteso la tutela dell’infortunio del lavoratore nell’emergenza pandemica anche al virus SARS-CoV-2 (ai sensi dell’art. 42, coma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020) riconoscendo e inquadrando la patologia infettiva, equiparando la causa virulenta a quella violenta e trattandola come evento infortunistico soprattutto per il personale sanitario per una probabile e ragionevole causa eziologica dell’origine professionale del contagio.

Infortunio o malattia INPS?

Sorge però oggi una domanda spontanea: quale sarà l’orientamento dell’INAIL di fronte a nuove malattie Covid-19 in ambito lavorativo di fronte a sopravvenute modalità di protezione del lavoratore che sono entrate in vigore dal 27 dicembre scorso? Riconoscere l’infortunio riconosciuto o malattia INPS? E, soprattutto, quali potrebbero essere le successive complicazioni che potrebbero sorgere di fronte ad un diniego espresso o di fronte a ritardi decisionali?

La mancata adesione alla vaccinazione, fatte salve le eccezioni individuali riconosciute e approvate dal Medico Competente, comporta, riprendendo gli obblighi contenuti nel TUSL, una rivalutazione da parte del datore di lavoro dello stato di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro come esito dell’art. 41 e l’adozione di importanti provvedimenti (art. 18) nell’ambito di inidoneità alla mansione specifica per necessaria e conseguente riassegnazione del lavoratore (art. 42).

Riassegnazione che potrebbe costituire indirettamente un ambito di rischio non indifferente per i colleghi e per gli assistiti per la perdita di competenze importanti all’interno di un’organizzazione che presenti un importante coefficiente di mancata adesione e che comporterebbe una non facile ed immediata sostituzione delle competenze agite in quel contesto. Riassegnazione purtroppo necessaria in un contesto con minor rischio collettivo e diverso da quello in cui è inserito per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e, di riflesso, garantire una sicurezza delle cure per gli assistiti (io ti proteggo perché mi proteggo).

Una sicurezza delle cure che riveste un obiettivo di primaria importanza per la gestione del risk management, perché espone tutte le strutture sanitarie di fronte ad una importante responsabilità sanitaria che non può essere ignorata, come qualcuno avrebbe voluto fare nella proposta antecedente all’uscita del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, che è chiaramente indicata nella Legge “Gelli-Bianco” n. 24 del 8 marzo 2017.

Un’ondata pandemica ci ha sommerso completamente nel primo semestre dello scorso anno, ma ora occorre assumere una piena responsabilità delle proprie azioni e assumere quella posizione di garanzia che i cittadini si aspettano. La Legge “Gelli-Bianco” non pone alcuna incertezza da questo punto di vista per gli esercenti le professioni sanitarie che devono agire con responsabilità e secondo le raccomandazioni e linee guida prodotte da società scientifiche, istituzioni pubbliche e tecnico scientifiche. Una responsabilità che inizialmente sarebbe mediata dalla struttura, ma che potrebbe essere verificata e attribuita al professionista sanitario in caso di azione di rivalsa.

La mancata adesione alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2 in ambiente sanitario può pertanto costituire un pericolo non solo per i professionisti sanitari, ma anche per tutti gli assistiti. Credo che alcuni interrogativi di questi interrogativi siano comuni in questi giorni a molti professionisti. Interrogativi che ho ritrovato anche nell’approfondimento del 22 dicembre 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro secondo cui Solo il vaccino obbligatorio impedirà il contagio in azienda.

Sarebbe invece necessario perseguire un opportuno bilanciamento degli interessi che sono stati declinati alla comunità degli assistiti e che sono propri della comunità professionale e soprattutto che devono essere l’esito prima di una profonda riflessione etica e deontologica dell’immagine che rappresentiamo e successivamente rispondente alle indicazioni normative alla tutela della salute degli ambienti di lavoro.

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NurseReporter

Commenti (2)

diodo00

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1 commenti

LA legge cosa dice?

#2

Attualmente migliaia di operatori sanitari del privato si stanno vaccinando su raccomandazione del loro datore di lavoro senza libertà di scelta per lo meno del siero.
Quindi risultato: Non ti vaccini? A casa... a questo punto si rendeva obbligatorio.

cogi1967

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11 commenti

Accanimento

#1

La domanda è semplice.
Perché non è stata imposta come obbligatoria?