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mobilità

Prigionieri delle Aziende. Il nulla osta per il trasferimento non viene concesso

di Ferdinando Iacuaniello

Pubblico Impiego

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Il tutto è partito dalla stretta alla "cinghia" fatta dal governo con la famosa spending review. Il problema è che come sempre l'italia si divide in due, se alcune aziende sono costrette a non assumere e quindi a bloccare i dipendenti altre e principalmente del centro/sud, sono obbligate ad assumere personale per risolvere l'ormai cronica carezza che anno dopo anno ha reso la sanità al collasso. Cerchiamo di fare chiarezza di quanto sta succedendo.

Occorre però, a questo punto, fare un passo indietro e citare quanto prevedono i CC.CC.NN.LL. del comparto sanità sull'argomento mobilità.

L'art. 19 del CCNL integrativo 07/04/99 prevede la possibilità di effettuare la mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende - anche di Regioni diverse - in presenza della relativa vacanza di organico che avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.  Il nulla osta va richiesto ai sensi del comma 2 "Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mesee come prevede il comma 3 "Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi." Nel 2002 per cercare di fermare la "brutta abitudine" del personale sanitario di emigrare al nord e dopo sei mesi rientrare a casa, all'interno del CCNL normativo 2002 e precisamente all’articolo 21 sono stati inseriti i commi che modificano e integrano l'art. 19  precedente:

    1. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
    2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
    3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell’art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
    4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonchè del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.

Premesso ciò, e convinti che il contratto di lavoro sia un diritto conquistato e che debba obbligatoriamente essere rispettato, sembrerebbe tutto semplice per i colleghi che dopo anni di sacrifici voglio ritornare nelle proprie città di origine. E invece le azienda, ovviamente alcune, hanno fatto spuntare dal cilindro magico la soluzione per bloccare il sogno e, oserei dire, delegittimare il diritto alla mobilità. Normativa che come un il male del nostro secolo è stata silente per oltre dieci anni.

Infatti come previsto dall'art. 30 del d.lgs.165/2001 modificato poi dall'art.49 del d.lgs.150/2009 "il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire" Il testo dev'essere letto correttamente ricomprendendo le due locuzioni "è assegnato", "sarà assegnato".

La lettura che le occorre dare all'art. 30 del d.lgs. n.165/2001 è quella secondo cui il trasferimento per mobilità è disposto dal titolare dell'ufficio competente, secondo l'organizzazione di ogni singola amministrazione, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell'ufficio cui il personale da trasferire è assegnato, nonché previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell'ufficio cui il personale da trasferire sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. A rafforzare la tesi delle aziende c'è anche il parere del dipartimento funzione pubblica n. 10395 del 1 marzo 2013.

A questo punto la domanda che ognuno di noi si farà è: Cosa fare per tornare a casa?

Una risposta generale non c'è, bisognerebbe analizzare caso per caso a seconda dell'azienda in cui si presta servizio. L'unica consiglio è quello di attuare una buona strategia, facendosi aiutare da un bravo sindacalista, con il fine di far incorrere in qualche errore l'azienda di appartenenza per poi portare la decisione dal giudice del lavoro, anche se questo ha un costo. Altra soluzione è quella di provare a ritornare a casa chiedendo la mobilità a compensazione, anche se diversi sono i casi in cui le aziende rifiutano tale ipotesi.

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