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contratto sanità

Luci ed ombre del nuovo contratto in sanità 2018

di Annalisa Silvestro

Pubblico Impiego

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Non mancano né luci né ombre nel nuovo Ccnl comparto sanità. Penso in particolare al ruolo della commissione paritetica, alla classificazione del personale e al sistema degli incarichi funzionali. Riflettere sullo stato attuale delle cose, però, deve portare a formulare nuove ipotesi perché quella in ambito clinico professionale possa tradursi davvero in una progressione professionale per gli infermieri.

Classificazione del personale e ruolo della commissione paritetica

Il nuovo Ccnl comparto sanità evidenzia che la pregressa classificazione del personale rimane inalterata. Si può, dunque, evidenziare che le professioni sanitarie tutte - e quindi anche gli infermieri - continueranno ad essere inserite nella categoria "D", che, precedentemente, prevedeva una sola diversificazione economica: il livello DS.

Richiamando i compiti assegnati alla Commissione Paritetica per quanto attiene il punto a) dell'art.12 ("Individuare linee di evoluzione e sviluppo dell'attuale classificazione del personale, per la generalità delle professioni, verificando in particolare le possibilità di una diversa articolazione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e delle fasce") si può ipotizzare che l'unica semplificazione dei livelli economici della categoria D possa essere il superamento della posizione economica DS.

Altra ipotesi è che si possa procedere ad una razionalizzazione delle "fasce" che riconoscono l'esperienza professionale maturata utilizzando un riscontro economico correlato alla cosiddetta "anzianità di servizio".

Per quanto riguarda l'indicata verifica delle declaratorie e dei relativi contenuti professionali "in relazione a nuovi modelli organizzativi", si può supporre che non ci saranno sostanziali modifiche stante che l'attività dei professionisti inseritili nella categoria D discende dai Decreti del ministero della salute già definiti a suo tempo per ogni famiglia professionale e dalle leggi che riguardano le professioni sanitarie. Per tutte le professioni sanitarie le leggi di principale interesse sono le leggi 42/99 - 251/00 - 190/14 e, specificamente per le ostetriche e per gli infermieri, il Decreto leg.vo 15/16.

Novità interessanti potrebbero emergere, di contro, per quanto attiene:

  • la valorizzazione su base selettiva delle competenze avanzate riconosciute nel loro accrescimento;
  • i criteri di progressione economica in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell'esperienza professionale maturata.

Sistema degli incarichi funzionali

Il sistema degli incarichi funzionali è il modo scelto per delineare e definire, richiamandosi ai criteri della flessibilità e della valutazione di percorso e di risultato, le progressioni di carriera sia in ambito organizzativo sia in ambito professionale.

Sull'assegnazione e sulla struttura degli incarichi organizzativi l'unica interessante innovazione rispetto al Ccnl precedente, è che la laurea magistrale viene considerata "elemento di valorizzazione" per l'affidamento degli incarichi di organizzazione di maggiore complessità.

Si può certamente evidenziare che così si apre finalmente un percorso virtuoso e al passo con i tempi che porta alla reale possibilità di allargare l'utilizzo della laurea magistrale non solo per accedere alla posizione di infermiere dirigente responsabile di direzione professionale, ma anche ai fini dell'affidamento degli incarichi di organizzazione di maggiore complessità.

A tal proposito ritengo sia utile riflettere sul fatto che la legge 43/06 (che ha compiuto ben 12 anni nel febbraio di quest'anno) se da una parte indica la laurea magistrale come requisito per coprire la posizione e funzione di infermiere dirigente responsabile di direzione professionale, dall'altra non impedisce che tale laurea possa essere utilizzata o comunque considerata come elemento di valorizzazione o di preferenzialità per ricoprire altre e significative posizioni definite negli atti aziendali delle singole Aziende o derivanti da leggi recenti (vedasi a mero titolo di esempio l'art.16 della legge 24/17).

Sull'assegnazione e sulla struttura degli incarichi professionali la novità (anche se in ritardo ultra ventennale rispetto ai disposti della L.43/06) è rilevabile sia per quanto riguarda l'individuazione del professionista sanitario esperto sia - e in maniera molto più marcata - per quanto riguarda il professionista sanitario specialista.

Il professionista sanitario accede all'incarico di "esperto" potendo presentare insieme sia l'esperienza maturata sia le competenze acquisite con percorsi formativi complementari regionali o con l'esercizio reale di specifiche attività professionali riconosciute dalle regioni.

Il professionista sanitario specialista (che entra finalmente a pieno titolo nel Ccnl) accede all'incarico se in possesso di un master di I° livello strutturato secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della salute e dal Ministero dell'Università su proposta dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, disposto sulla cui inapplicabilità si è già scritto.

Per l'attribuzione dell'incarico di professionista specialista, a differenza di quanto indicato per gli incarichi organizzativi, non vi è alcun richiamo ad una preferenzialità per chi, in possesso del master di I° livello, abbia anche il titolo di laurea magistrale.

In tal modo il titolo di Laurea Magistrale continua ad essere utilizzato in maniera antiquata se non erronea ed autolimitante solo per ricoprire le posizioni di tipo organizzativo o similari trascurando, di fatto, gli incarichi professionali.

Da quanto espresso e richiamando le riflessioni effettuate, risulta evidente il ruolo rilevante della Commissione paritetica per la definizione dell'attuale e futuro assetto della riclassificazione del personale e per la declinazione della progressione di carriera in ambito organizzativo e soprattutto in ambito clinico assistenziale, cosa che avviene attraverso l'incarico di professionista esperto e di professionista specialista.

Potrebbe essere buona cosa a tal proposito confrontare pensieri, riflessioni e proposte da mettere a disposizione dei componenti della commissione paritetica per delineare ipotesi e proposte vicine al sentire della componente infermieristica (e non solo) oltre che utili per la predisposizione del prossimo Ccnl.

Progressione professionale in ambito clinico assistenziale, un'ipotesi

Per declinare l'ipotesi di primo confronto sulla progressione professionale in ambito clinico assistenziale sono partita da alcune variabili.

Si potrebbero ipotizzare per la categoria D - Area delle professioni sanitarie - tre "sotto sistemi di area": Sottosistema 1, Sottosistema 2, Sottosistema 3.

L'anzianità di servizio continuerebbe ad essere valorizzata per scaglioni temporali (con range temporale da definire) e continuerebbe a maturare indipendentemente dal "sottosistema" in cui il professionista è inserito.

In ogni sottosistema nella prima collocazione ogni professionista verrebbe posizionato nello scaglione temporale corrispondente alla sua anzianità di servizio e con il riscontro economico già maturato e che continuerà ad implementarsi con lo scorrere degli anni di lavoro.

Il livello di complessità dello specifico esercizio professionale potrebbe essere declinato attraverso la pesatura (livello alto = 3; livello medio = 2; livello basso= 1) di alcuni criteri, che potrebbero essere:

  • Stabilità clinico assistenziale delle persone assistite nella UO ospedaliera, territoriale o domiciliare di afferenza;
  • Presenza o meno di PDTAR, linee guida e/o buone pratiche clinico assistenziali;
  • Tipologia e quantità della tecnologia da utilizzare;
  • Numerosità e tipologia delle relazioni inter e intra professionali da gestire nella UO ospedaliera, territoriale o domiciliare di afferenza;
  • Numerosità e tipologia delle relazioni parentali, amicali e sociali da gestire nella UO ospedaliera, territoriale o domiciliare di afferenza.
Sottosistema 1 Sottosistema 2 Sottosistema 3

Nel sottosistema 1 si collocano tutti i professionisti sanitari di nuova assunzione, i neo inseriti in una unità operative o assegnati ad una funzione diversa dalla precedente per trasferimento interno e che non possono vantare il possesso formale di competenze esperte o specialistiche, i professionisti con esperienza professionale formalmente acquisita on job ma privo di titoli derivanti da formali percorsi formativi.

La diversificazione economica tra i professionisti sanitari collocati nel Sottosistema 1 potrebbe essere correlata:

  • alla maturata anzianità di servizio,
  • alla pesatura del livello di complessità dell'esercizio professionale che viene svolto nella funzione o unità operativa di assegnazione, secondo i criteri sopra ipotizzati.

Nel Sottosistema 2 vengono collocati i professionisti sanitari che possono vantare il possesso formale di competenze esperte.

La diversificazione economica tra i professionisti sanitari esperti è correlata alla:

  • maturata anzianità di servizio,
  • al livello di graduazione del loro incarico professionale,
  • alla pesatura del livello di complessità e responsabilità gestite secondo i criteri indicati (se non già considerati nella graduazione dell'incarico professionale attribuito).

Nel Sottosistema 3 vengono collocati i professionisti sanitari che possono vantare il possesso di un master di I° livello i cui ordinamenti didattici sono strutturati in accordo tra il MIUR e il Ministero della salute (salvo specifiche ridefinizioni dei due ministeri).

La diversificazione economica tra i professionisti sanitari specialisti è correlata:

  • alla maturata anzianità di servizio
  • al livello di graduazione del loro incarico professionale
  • alla pesatura del livello di complessità e responsabilità gestite secondo i criteri indicati per il Sottosistema 1 (se non già considerati nella graduazione dell'incarico professionale attribuito)

È auspicabile venga ipotizzata per l'attribuzione dell'incarico di professionista specialista (come per gli incarichi organizzativi) una preferenzialità per chi, in possesso di un master di I° livello, abbia anche il titolo di laurea magistrale.

L'ipotesi nella pratica

In fase di prima applicazione dell'ipotesi presentata:

  • una parte consistente dei professionisti sanitari si ritroverebbe nel Sottosistema 1, con una definizione economica diversificata in relazione all'esperienza professionale maturata (anzianità) e alla complessità delle attività/ prestazioni/processi che svolge nel luogo/funzione assegnata;
  • una parte più contenuta dei professionisti sanitari si ritroverebbe nel Sottosistema 2, con una definizione economica diversificata in relazione all'esperienza professionale maturata (anzianità), alla graduazione dell'incarico professionale attribuito e alla complessità delle attività/prestazioni/processi che svolge nel luogo/funzione assegnata se non già valutata nell'attribuzione dell'incarico professionale;
  • una parte minimale dei professionisti sanitari si troverebbe inserita nel Sottosistema 3 per la non attinenza con le indicazioni del ccnl di una parte preponderante dei titoli di master posseduti.

Gradatamente si produrrà un riequilibrio del numero dei professionisti inseriti in ognuna delle posizioni ipotizzate.

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Editorialista

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