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Pubblico Impiego

Il contratto di lavoro degli infermieri e OSS

di Mimma Sternativo

Pubblico Impiego

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Il lavoro presentato in queste pagine si prefigge l’obiettivo di fornire una guida per tutti gli Infermieri e OSS Italiani o stranieri in Italia che operano nel Servizio Sanitario Nazionale.

La Pubblica Amministrazione è un assetto di regole e di rapporti oggi in continuo mutamento. Sopravvivere è adattarsi e adattarsi è cambiare.

Il contratto degli infermieri

Per essere assunti nella Pubblica Amministrazione (cioè negli Uffici dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, etc.) è necessario:

  • essere cittadini italiani oppure appartenere alla U.E. ;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • essere di sana e robusta costituzione (in rapporto al posto per cui si concorre);
  • possedere il titolo di studio richiesto;
  • avere un'età superiore ai 18 anni (il limite d'età è stato abolito con l'art. 3 della legge n. 127/97, salvo casi particolari dettati da specifiche esigenze).

Assuzioni nella pubblica amministrazione per Infermieri e OSS

Le fonti del diritto del lavoro sono:

  1. Costituzione Italiana (art.97 … Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge);
  2. D.lgs n 81 2015, meglio conosciuto come “Jobs Act”;
  3. Testo Unico sul Pubblico Impiego: D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Inoltre, vi sono anche delle raccolte di norme che sono state oggetto di continue revisioni da parte di successive leggi finanziarie e di bilancio, nonché di significative modifiche legislative, quali:

  1. il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 - finalizzato ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
  2. Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90, che introduce delle disposizioni per agevolare il ricambio generazionale nel Pubblico impiego, indicando delle nuove percentuali di turn over tra il personale uscente ed i nuovi assunti e favorendo il pensionamento dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per la quiescenza;
  3. Legge n.125/2013, entrata in vigore il giorno 1 settembre 2013 e recante le disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, interviene sulla disciplina del contratto a termine nella Pubblica Amministrazione, limitandone l'uso, ed obbliga le Pubbliche Amministrazioni a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette (Nota operativa del 30 dicembre 2014).
  4. Per finire vi è la Contrattazione Collettiva: i cosiddetti Ccnl.

Il contratto nella Pubblica Amministrazione

L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

  • tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
  • mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

Le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 

  • adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
  • adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  • rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
  • decentramento delle procedure di reclutamento;
  • composizione delle commissioni esclusivamente formate da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni e docenti, estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. (art. 35)

Il contratto flessibile o tempo determinato

Parliamo di: L. 18 aprile 1962, n. 230. Al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratti a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso, e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

L. 230/1962 e L. 56/1987: l’Ente può stipulare contratti a tempo determinato nei seguenti casi:

  • in sostituzione del personale assente, quando l’assenza supera i 45 giorni consecutivi;
  • in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, per astensione obbligatoria o facoltativa prevista per legge;
  • per assunzioni legate a particolare punte di attività e nel limite massimo di 6 mesi;
  • per la temporanea copertura di posti vacanti nei singoli profili professionali per un periodo massimo di 8 mesi, purché sia già stato bandito il concorso pubblico;
  • per attività connesse allo svolgimento di progetti.

Testo unico del pubblico impiego: Art. 36 del D.l.g.s 165/2001 “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”.

L’articolo 36, comma 2, stabilisce che le assunzioni a tempo determinato sono ammesse nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, dunque mediante concorso. Il rinnovo (paragonabile, nella sostanza, al riaffidamento di un contratto al precedente contraente mediante procedura negoziata) ovviamente non è un concorso, sicché il rinnovo nella P.A. corrisponde ad una violazione delle procedure di reclutamento e non può trovare applicazione.

I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

Sempre dall’articolo 36, comma 2, si dispone che “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”. L’estesa e corretta applicazione di questa previsione di fatto azzera molti dei problemi legati alla tutela per l’inanellamento dei contratti ed al rinnovo.

D.l.g.s 368/2001: “Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato”.

Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Jobs Act: nella P.A. resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del Dlgs 165/2001. Le amministrazioni pubbliche sono pertanto interessate alla revisione del contratto di lavoro a tempo determinato operata dal decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015, che con gli articoli da 19 a 29 riscrive la disciplina di questo contratto di cui è abrogata, dal 25 giugno 2015, la previgente normativa di cui al Dlgs 368/2001. La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Pur applicandosi pertanto la disciplina del contratto a tempo determinato prevista per il settore privato, la pubblica amministrazione può ricorrere a tale contratto solo per le predette esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Permane, inoltre, il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e i contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal predetto articolo 36 sono nulli. La nuova disciplina del contratto a tempo determinato conferma la durata massima complessiva di 36 mesi, continuativa o per sommatoria di diversi contratti nel cui computo rientrano anche i periodi di missione con contratto di somministrazione.

Sono confermati i limiti numerici introdotti dal DL 34/2014, pertanto, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

La contrattazione nel Sistema Sanitario Nazionale: conosciamo meglio il CCNL Sanità

La sigla CCNL è l'acronimo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nasce per disciplinare i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro. “Collettivo”, perché riguarda indistintamente tutti i lavoratori del settore oggetto del contratto e “nazionale”, perché vale per tutte le aziende che si trovano all'interno del territorio italiano.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è la fonte normativa attraverso cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore) definiscono concordemente le regole disciplinanti il rapporto di lavoro.

Nel settore del pubblico impiego il CCNL è stipulato tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), che rappresenta per legge l’Amministrazione Pubblica, l’ente di appartenenza nella contrattazione collettiva. I CCNL contengono in genere 2 parti:

  • la parte normativa, con le tabelle retributive e le regole fondamentali del rapporto di lavoro (orario, permessi, straordinario, ferie, ecc.);
  • la parte obbligatoria, con le regole che andranno a disciplinare i futuri rapporti tra le controparti (collettive) del contratto, cioè i sindacati e le associazioni di imprenditori firmatarie dello stesso.

Il CCNL dura generalmente 4 anni per la parte normativa e 2 anni per quella retributiva.

Sebbene il CCNL rappresenti lo standard de facto per quanto riguarda il rispetto dei principi e l'applicazione di tutte le norme che regolamentano il mercato del lavoro, ogni azienda può comunque integrare il contratto nazionale in senso migliorativo con il contratto integrativo aziendale.

Le regole del CCNL sono le stesse per tutti i settori pubblici.

Esse trattano:

  • la durata (validità) dei contratti;
  • l’apertura delle procedure di negoziazione;
  • i soggetti e le relazioni sindacali;
  • certificazione dei contratti.

I contenuti:

  • Disciplina del rapporto di lavoro;
  • Trattamento economico dei dipendenti e dirigenti pubblici;

Regole per la contrattazione integrativa che individuano:

  1. soggetti;
  2. livelli relazionali sindacali (C.I., concertazione, consultazione, informazione);
  • Materie;
  • Risorse;
  • Procedure di raffreddamento dei conflitti.

Nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale va ricordato che l’ultimo riordino del comparto Sanità risale della primavera 2016.

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