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Niente Commissione paritetica, respinto il ricorso Nursind

di Redazione

Pubblico Impiego

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La consapevole scelta di non sottoscrivere un testo contrattuale comporta anche la conseguenza di sopportare la esclusione ad eventuali commissioni istituite nella medesima sede. Così il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso avanzato dal sindacato Nursind contro Aran e le Federazioni di Categoria di Cgil Cisl Uil, unitamente a tutte le sigle firmatarie del contratto nazionale, per essere stato escluso dai lavori della commissione paritetica. Anche se il ricorso ci è stato respinto – commenta il segretario nazionale Andrea Bottega - dà conferma di un aspetto fondamentale mai trattato prima da alcun giudice: la firma della sola sezione contrattuale è sufficiente per la partecipazione alla contrattazione integrativa.

Commissione paritetica, Tribunale di Roma respinge ricorso del Nursind

Il momento della firma del CCNL 16/18 in Aran

Non condividendone l’impianto, il sindacato Nursind non ha sottoscritto il CCNL siglato nel maggio 2018. Questo esclude la sigla dai lavori della commissione paritetica e lo ha confermato il Tribunale di Roma, che - con sentenza 8444/2019 pubblicata il 04/10/2019 - ha respinto il ricorso del sindacato Nursind contro Aran e le Federazioni di Categoria di Cgil Cisl Uil, unitamente a tutte le sigle firmatarie del contratto nazionale 16/18 del Comparto Sanità Pubblica, avanzato proprio per essere stato escluso dai lavori della commissione paritetica.

Il Tribunale di Roma, confermando così l’orientamento della giurisprudenza italiana, ha chiaramente inteso ribadire che l’applicazione di un Contratto collettivo spetta solo alle sigle sindacali che lo hanno sottoscritto.

Così la Funzione Pubblica Cgil, che continua: Una volta sancito il diritto a partecipare alla contrattazione nazionale in base ai principi della rappresentanza e della rappresentatività, il Giudice ha sottolineato che se il risultato di quella specifica contrattazione, cioè il contratto nazionale, non è condiviso, non si può chiedere di partecipare ai passaggi necessari alla sua applicazione.

Sulla stessa linea è la Cisl Fp: La sentenza del Tribunale di Roma conferma la cattiva fede di chi pretendeva di scaricare gli oneri di una trattativa complessa sulle spalle delle sigle firmatarie - dichiara la segretaria nazionale, Marianna Ferruzzi - Dopo essere stati protagonisti al tavolo delle trattative, per oltre 26 ore consecutive, col fine di migliorare le condizioni di chi opera nella Sanità Pubblica, come Cisl Fp, con coerenza e senso di responsabilità, andiamo avanti con i lavori della commissione paritetica. I professionisti sanitari, i tecnici, le lavoratrici e i lavoratori hanno urgente bisogno di nuovi inquadramenti e progressioni, non di chi fa demagogia.

Una lettura diversa della sentenza, però, arriva proprio dal sindacato di categoria, che nelle conclusioni del Giudicante vede un elemento di novità: a conclusione del Suo giudizio il Giudicante – scrive a Quotidiano Sanità il Segretario nazionale Nursind, Andrea Bottega - a supporto delle proprie tesi, riporta il fatto che Nursind, nel corso del processo, ha sottoscritto la sezione ricercatori (CCNL relativo al personale del comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria firmato l’11 luglio 2019) e pertanto la sua convocazione alla prosecuzione dei lavori non farebbe che confermare l’impianto logico della sentenza, che solo i firmatari possono partecipare ai livelli integrativi di contrattazione. Evidentemente il Giudice ritiene che la firma della sezione contrattuale sia sufficiente a garantire questo diritto al Nursind che non ha e non ha mai dichiarato l’intenzione di sottoscrivere il CCNL del 21 maggio 2019.

La Sentenza del Tribunale di Roma nella visione del Nursind rappresenta dunque un precedente importante che, anche se il ricorso ci è stato respinto, dà conferma di un aspetto fondamentale mai trattato prima da alcun giudice: la firma della sola sezione contrattuale è sufficiente per la partecipazione alla contrattazione integrativa.

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