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Pubblico Impiego

La mobilità volontaria nel mondo infermieristico

di Redazione

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La mobilità volontaria tra aziende o enti del comparto è la procedura mediante la quale il dipendente a tempo indeterminato chiede volontariamente il trasferimento dalla propria azienda di appartenenza (aziende cedente) a un’altra azienda o ente (azienda accettante, cessionaria). La mobilità volontaria è una vera e propria cessione del contratto di lavoro, si genera una modifica soggettiva del rapporto lavorativo, con il consenso di tutte le parti in causa (trilaterale - dipendente in primis, che facendo domanda attiva la procedura, azienda accettante, azienda cedente). Il tutto è regolato dal combinato disposto da varie fonti normative.

Com’è regolamentata la mobilità volontaria nel pubblico impiego

La mobilità volontaria è una vera e propria cessione del contratto di lavoro con il consenso di tutte le parti in causa

La mobilità volontaria del personale infermieristico è regolata dall’art. 30 del D. Lgs 165/2001, riportante come titolo passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, al comma 1, prevede che Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2, specificatamente al comma 2, dove si legge appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni - si legge ancora - fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale per un periodo pari ad almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

Con il summenzionato decreto legislativo è in accordo l’art.52 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) dell’area comparto sanità, che richiama lo stesso D. Lgs. e che definisce che la mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata, dall’art. 30, del D. Lgs 165/2001. Si legge ancora nel CCNL di riferimento della professione infermieristica, che al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue: a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire; b) il bando indica procedure e criteri di valutazione; c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro; e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito, f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.

Il passaggio per mobilità da un’azienda o ente ad un altro, avviene in quindi su base volontaria (su richiesta del dipendente stesso), con lo scopo di garantire una migliore distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni, consentendo anche un ampio risparmio dei costi del personale.

Come detto, difatti, la procedura di mobilità tra aziende o enti del comparto non comporta istituzione di nuovi posti di lavoro su territorio nazionale, ma una ridistribuzione di forze già in essere nel Servizio Sanitario Nazionale, in quanto l’accesso è riservato a personale che dispone già di un contratto a tempo indeterminato presso un’altra azienda o ente. Un’azienda che attiva una procedura di mobilità volontaria è un’azienda che dopo aver predisposto il proprio Piano del fabbisogno di personale, dichiara quanti posti e per quali profili professionali la stessa la stessa attiva bandi di mobilità in entrata.

Il percorso della mobilità del dipendente infermieristico e, in generale, del comparto ha subito un’importante riforma nel 2014, quando con la Legge 114/2014 all’art. 4 (che modifica l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001) si dichiara che: Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Prima dell’avvento della Legge 114/2014 all’azienda cedente venivano garantiti tre mesi al massimo per ricercare un sostituto del dipendente che si trasferiva in una nuova azienda tramite mobilità volontaria, senza poter porre vero alla procedura, in quanto era necessario il consenso del dipendente (ovviamente) e il solo nulla osta dell’azienda accettante.

La mobilità volontaria, dunque, è una vera e propria cessione del contratto di lavoro, si genera una modifica soggettiva del rapporto lavorativo, con il consenso di tutte le parti in causa (trilaterale - dipendente in primis, che facendo domanda attiva la procedura, azienda accettante, azienda cedente).

Essendo una cessione del contratto di lavoro, il rapporto di lavoro si sposta quindi dall’azienda cedente all’azienda accettante. Questo permette al dipendente di mantenere la posizione (esempio la fascia economica ottenuta nel/nei precedenti rapporti lavorativi tramite procedura di progressione economica orizzontale PEO), lasciando invariate il trattamento economico e giuridico di cui godeva nell’azienda di provenienza.

Fascia economica: cosa dice la giurisprudenza

Un infermiere in fascia economica D3 non potrà vedersi azzerata la propria fascia economica una volta arrivato nella nuova azienda, né vedersi modificato il profilo di appartenenza. Su questo tema la giurisprudenza è stata interrogata e ha risposto più volte; si richiama ad esempio la sentenza della Cassazione Sezioni unite del 2006 n. 26420, dove si era chiarito che la mobilità nel settore pubblico è soggetta a vincoli quanto a conservazione dell’anzianità della qualifica e del trattamento economico e che la mobilità è a tutti gli effetti una cessione del contratto di lavoro dipendente, è una negoziazione plurilaterale in cui tutti i soggetti interessati devono trovarsi d’accordo.

Anche in seguito l’istituto della mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto ha interrogato la giurisprudenza. Difatti con la sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 98/2018 si è ribadito che il passaggio è diretto tra le aziende e che comporta una cessione del contratto di lavoro e non di una novazione di contratto di lavoro.

L’organizzazione della cessione del contratto di lavoro subordinato trova conferma anche negli articoli del Codice Civile (1942), artt. n. 1406-1410. L’art. 1406 del codice civile recita: Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

La mobilità volontaria, dunque, garantisce la possibilità al lavoratore dipendente di ruolo (a tempo indeterminato), la possibilità di spostarsi da una azienda o ente ad un’altra azienda o ente disposta su territorio nazionale. Per le aziende, invece, rappresenta un modo più veloce rispetto al concorso ex novo, di arruolare personale dipendente, spesso già formato ed esperto, in quanto il personale che accede alle mobilità volontarie è per forza personale che ha già superato un concorso pubblico e che ha maturato anni di esperienza sul campo (procedure più snelle e con minor numero di partecipanti).

Per il personale sanitario del comparto, non solo infermieristico, che ha visto anni di emigrazione tra le Regioni italiane, la mobilità volontaria rappresenta il modo per riavvicinarsi alla propria terra d’origine e ai propri affetti. Infatti, per mezzo di vari indirizzi legislativi, si è assistito ad anni di blocchi del turn over, dove spesso le Regioni commissariate non hanno potuto espletare concorsi pubblici. Vista con quest’ottica, per il dipendente la non cessione del contratto di lavoro a favore dell’azienda presso la quale si è vinta la mobilità volontaria (che spesso prevede una valutazione per titoli e colloquio orale) è fonte di grave problematica.

Vista con ottica aziendale, invece, un’azienda che ha formato il proprio dipendente e ha organizzato i propri piani operativi su personale con un determinato know-how, vedersi privare senza possibilità di poter intervenire sul contratto del proprio dipendente, come avveniva prima del 2014, comporta non pochi problemi da un punto di vista organizzativo e di rapporti personali e di fiducia all’interno delle varie équipe lavorative. La questione rimane aperta e spinosa e va gestita caso per caso con estrema cautela.

  • Articolo a cura di Luigi Apuzzo - Infermiere

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